L’approccio alla vendita diretta è stato semplificato e ampliato dalla Legge di Orientamento e Modernizzazione del settore agricolo (D.lgs n. 228/2001). L’articolo 4 del decreto, in particolare, prevede che tutti gli imprenditori singoli e associati, se iscritti nel registro delle imprese, possano commercializzare i propri prodotti in modo diretto. L’articolo dello stesso decreto, tra l’altro, stabilisce la possibilità degli imprenditori agricoli di vendere, a determinate condizioni, anche prodotti di altre aziende, ampliando l’offerta delle imprese.
In sintesi ecco le principali novità:
- Possibilità per gli imprenditori agricoli, singoli o associati di esercitare la vendita diretta dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende
- Diritto di esercitare la vendita diretta in tutto il territorio della Repubblica previa comunicazione al comune, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
- Possibilità di esercitare la vendita dei prodotti agricoli anche attraverso la modalità del commercio elettronico
- Estensione della disciplina anche alla vendita di prodotti derivati, ottenuti in seguito alla manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici
- Conferma della non applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs 31 marzo 1998 n. 114 sul commercio salvo che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non derivanti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero ai 4 milioni di euro per le società
Aspetti giuridici
L’attività di Fattorie Didattiche non è regolamentata da una specifica legge nazionale, ma è contemplata nel Decreto legislativo n. 57 del 5 marzo 2001 – Legge di Orientamento e Modernizzazione del Settore agricolo – che attribuisce ai servizi didattici una dignità civilistica di attività agricola connessa. Inoltre l’art. 3 recita: “Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5/12/85, n. 730, ancorché svolte all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippo-turismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio…”.
Aspetti fiscali e assicurativi
È indispensabile prevedere una polizza assicurativa di responsabilità civile con una garanzia estesa alla partecipazione dei visitatori alle attività dell’azienda a scopo didattico verificando i massimali. A livello fiscale, sulla base dell’inquadramento giuridico esistente, le aziende agrituristiche risultano avvantaggiate.
Le aziende agrituristiche possono emettere fattura o ricevuta fiscale per attività culturale/didattica e seguire l’iter della contabilità agrituristica.
Per le aziende agricole, in attesa dell’interpretazione della Legge 57/2001, la prestazione didattica rientra tra le prestazioni di servizio per cui, pur mantenendo la stessa Partita I.V.A. è necessario aprire una nuova attività commerciale, con fatturazione con IVA al 20%.


